Generali di contratto

Generali di contratto

Condizioni generali di contratto del birrificio C. & A. Veltins GmbH & Co. KG

I. Aspetti generali/Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano esclusivamente ai rapporti commerciali tra il birrificio C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, - nel seguito "birrificio" – e i suoi partner commerciali – nel seguito "partner commerciale/i". Salvo singoli accordi presi a livello individuale e fissati per iscritto, condizioni generali di contratto che si discostino dalle presenti sono con ciò espressamente contraddette.

Le CGC del birrificio si applicano solo nei confronti di aziende di cui all'art. 310 cpv. 1 del Codice Civile tedesco (BGB).

Nel caso che, secondo le presenti CGC, siano richieste dichiarazioni scritte, anche la concessione di questa possibilità deve avere luogo in forma scritta ai sensi dell'art. 126b BGB.

 

II. Principi di distribuzione

  1. L'obiettivo della collaborazione tra il birrificio e il partner commerciale è quello di assicurare ed estendere la distribuzione di prodotti del marchio VELTINS come anche di altri prodotti e marchi commerciali distribuiti dal birrificio nel rispetto dei principi definiti nel seguito.La collaborazione tra il birrificio e i suoi partner commerciali è sostenuta dal comune obiettivo di mettere in atto e assicurare a lungo termine, a reciproco beneficio, l'ottimale distribuzione di prodotti di ogni tipo del marchio VELTINS, come anche di altri articoli e marchi commerciali prodotti e/o distribuiti dal birrificio, in strutture del settore gastronomico con forti vendite e orientate al mercato nonché in ogni settore del commercio.
  2. Il partner commerciale distribuisce i prodotti del birrificio esclusivamente con il marchio dello stesso e con gli slogan utilizzati dal birrificio, altresì in nome e per conto proprio. Questi non è autorizzato alla rappresentanza né agisce da ausiliario del birrificio.
    Il partner commerciale non modificherà in nessun modo la qualità, il contenitore e le etichette dei prodotti e marchi commerciali del birrificio. Il travaso o rabbocco di contenitori o un trasferimento a terzi a questo fine non sono consentiti.

III. Ordinazioni

  1. Le offerte del birrificio sono senza impegno, e si prega di far pervenire in tempo le ordinazioni. Indicazioni in merito a date, scadenze di consegna e quantitativi, per quanto possibile, devono essere rispettate.
  2. Forniture e ritiri possono essere fatti dipendere da un precedente pagamento di crediti in scadenza o dalla resa di un rispettivo quantitativo di vuoti ovvero il pagamento dell'importo del deposito sui vuoti o del valore di riacquisto dei vuoti. Vuoti a rendere nel senso delle presenti condizioni generali di contratto sono barilotti, cassette di plastica, bottiglie e pallet. In caso di forza maggiore, blocchi di produzione e provvedimenti in ambito di lotte lavorative, l'obbligo di fornitura del birrificio viene meno.
  3. Se il partner commerciale dovesse essere in mora di accettazione o violare colpevolmente altri obblighi di collaborazione, il birrificio può pretendere il risarcimento dei danni subiti, comprese eventuali spese supplementari. Ulteriori rivendicazioni o diritti restano riservati. Se ci sono le condizioni per una mora di accettazione, il rischio di un perimento fortuito o deterioramento fortuito passa al partner commerciale nel momento in cui questo è andato in mora di accettazione o mora del debitore.

IV Consegna/Fatturazione/Compensazione

  1. La consegna/il ritiro ha luogo al prezzo valido alla data di consegna/ritiro con l'aggiunta del deposito per i vuoti e l'IVA al tasso valido in tale data. Ritocchi di prezzo, una volta notificati al partner, entrano in vigore a partire dalla data di validità.
  2. La merce viene imballata dal birrificio in modo appropriato. Il partner commerciale si impegna ad addurre il materiale di imballaggio ad un appropriato processo di riciclaggio. L'obbligo legale di ritiro del birrificio è escluso.
  3. L'invio di fatture ha luogo per via elettronica. Il partner commerciale approva espressamente l'invio elettronico delle fatture.
  4. Le fatture del birrificio sono esigibili immediatamente e pagabili senza detrazioni nel quadro del processo di addebito diretto SEPA. Ritardi nel pagamento o la mancata esecuzione di addebiti diretti SEPA danno diritto al birrificio di addebitare interessi di mora a un tasso di 9 punti percentuali (in caso di crediti di pagamento) o 5 punti percentuali (in caso di altri crediti) in più rispetto al relativo tasso di base della Banca Federale Tedesca, ai sensi dell'art. 247 BGB. Se è in grado di provare un danno di mora più ingente, il birrificio ha il diritto di farlo valere. A sua volta, il partner commerciale è però autorizzato a provare al birrificio che questo, in seguito alla situazione di mora, ha subito un danno sostanzialmente inferiore o nessun danno.
  5. Il partner commerciale può compensare le rivendicazioni del birrificio solo con crediti incontestati o di cui sia stata riconosciuta l'autorità di cosa giudicata.
  6. Al cliente spettano diritti di ritenzione sono nel caso che questi risultino dallo stesso rapporto contrattuale ed abbiano per oggetto rivendicazioni incontestate o di cui sia stata riconosciuta l'autorità di cosa giudicata.

V. Riserva di proprietà

  1. La proprietà sulla merce fornita o acquistata dal birrificio passa al partner commerciale solo dopo avvenuto pagamento completo di tutti i crediti risultanti dal rapporto commerciale fino al momento della fatturazione. La rivendita di questa merce fornita o acquistata con riserva di proprietà è consentita solo nel corretto procedere dell'attività del partner commerciale. Crediti nei confronti di terzi maturati al partner commerciale dalla vendita della merce soggetta a riserva di proprietà passano al birrificio nel momento in cui si verificano (la così detta riserva di proprietà prolungata). Se il birrificio lo pretende, il partner commerciale è tenuto a rendere nota la cessione al terzo debitore e a fornire al birrificio le informazioni richieste per l'esercizio dei diritti nonché a consegnare la documentazione. Nel caso che i crediti ceduti in anticipo secondo quanto previsto dal regolamento precedente superino il credito garantito di più del 10%, al partner commerciale spetta un credito liberatorio pari all'importo della quota eccedente il limite del 10%; la scelta della garanzia da concedere spetta al birrificio.
    Al cliente non è consentito dare in pegno la merce né trasferirla a terzi a titolo di garanzia

VI. Garanzia

  1. Il birrificio è tenuto a fabbricare i prodotti in qualità ineccepibile e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia.
  2. In caso di vendita franco fabbrica, il birrificio deve mettere a disposizione la merce perché possa essere ritirata. Su richiesta di chi ritira (titolare dell'autocarro), previa istruzione del suo personale (conducente del veicolo), la merce può essere anche depositata sul veicolo. Il caricamento è esclusivamente compito di chi ritira, il quale deve impiegare personale appositamente addestrato, e deve essere eseguito in modo da garantire un trasporto e un esercizio sicuri e conformemente alla più aggiornata tecnica di fissaggio del carico. Chi ritira mette a disposizione anche i mezzi necessari per fissare il carico. Un controllo da parte del birrificio delle misure di fissaggio del carico adottate da chi ritira – o dai suoi ausiliari – non deve essere eseguito. Il birrificio non risponde di danni da ricondurre ad un fissaggio insufficiente del carico. Il partner commerciale esonera a tutti gli effetti il birrificio da eventuali rivendicazioni e penalità dovute ad un caricamento scorretto.
  3. Nell'interesse del mantenimento dell'alta qualità dei prodotti del birrificio, il partner commerciale si impegna a riservare a tali prodotti un trattamento accurato e tecnicamente appropriato durante il trasporto e lo stoccaggio. La merce deve essere stoccata e trasportata dal partner commerciale in luogo fresco, al riparo dal gelo, dal sole e dalla luce. Il partner commerciale garantisce la protezione dei contenitori pieni e anche di quelli vuoti dalla polvere e dalle intemperie, sia durante il trasporto che in fase di stoccaggio. Lo stesso vale anche per altri prodotti e marchi commerciali distribuiti dal birrificio.
  4. Al partner commerciale devono essere espressamente fatti presenti i suoi obblighi di verifica e denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 377 del Codice Commerciale tedesco (HGB). Le denunce di vizi della cosa devono essere esposte in forma scritta. Diritti di garanzia per vizi della cosa presuppongono che si sia adempiuto correttamente al dovuto obbligo di verifica e denuncia dei vizi.
  5. La scadenza della garanzia per vizi della cosa in riferimento alla qualità della merce coincide con la scadenza di consumazione della rispettiva merce e termina con la data di tale scadenza e comunque non dopo la scadenza del periodo di prescrizione prevista dalla legge.
  6. Diritti a risarcimento nei confronti del birrificio – qualunque ne sia il motivo legale – possono essere esercitati solo se sussiste caso di premeditazione o colpa grave oppure in casi di lesione della vita, dell'incolumità fisica o della salute di persone. L'esclusione della responsabilità non vale nei casi in cui si deve rispondere di qualcosa ai sensi della Legge sulla responsabilità del produttore e neanche in caso di assunta garanzia di qualità per il prodotto o di dolo né se vengono violati obblighi il cui adempimento è condizione indispensabile per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale possa fare regolarmente affidamento (fondamentali obblighi contrattuali/obblighi cardinali). La responsabilità per la violazione per colpa lieve di fondamentali obblighi contrattuali è limitata al danno prevedibile tipico del contratto.

VII. Vuoti a rendere

  1. I vuoti a rendere restano di proprietà del birrificio che ha il diritto di resa franco birrificio. Vuoti mancanti o danneggiati nell'ambito di responsabilità del partner commerciale devono essere rimpiazzati da quest'ultimo. Il birrificio tiene, per il partner commerciale, un conto dei vuoti e fattura il rispettivo valore del deposito alla consegna/ritiro. I saldi vuoti resi noti in fatture o in comunicati separati sono da considerare riconosciuti se il partner commerciale non vi si oppone entro 10 giorni dacché ne ha preso conoscenza. La fattura del deposito per i vuoti è esigibile in concomitanza con quella della merce. Anche dopo il pagamento del deposito per i vuoti, il birrificio resta il proprietario di questi ultimi.  Per il resto, il partner commerciale è tenuto a rendere regolarmente i vuoti presso il birrificio quando ritira i pieni. In caso di ritiro autonomo da parte del birrificio, la resa di vuoti è effettuata a carico e a rischio del partner commerciale.
  2. Le operazioni di ritiro/consegna, in periodi di forti vendite, ad esempio prima di festività, possono essere fatte dipendere dalla messa a disposizione di vuoti adeguati al quantitativo di pieni. Al termine del rapporto commerciale, deve essere reso in ogni caso il numero complessivo di vuoti. Per vuoti non resi o non resi correttamente si deve provvedere ad un risarcimento danni conguagliando un eventuale deposito per i vuoti già pagato.

VIII. Varie

  1. Come luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è stata concordata la località di Meschede-Grevenstein e, come foro competente, 59872 Meschede qualora il partner commerciale sia un imprenditore tenuto ad osservare tutte le norme del diritto commerciale ai sensi del Codice Commerciale tedesco.
  2. Qualora parti delle presenti Condizioni Generali di Contratto dovessero essere o diventare inapplicabili, le parti rimanenti continuano, ciononostante, ad essere applicabili. In tal caso, il birrificio provvederà ad aggiungere un regolamento che ne tenga conto.
  3. È applicabile esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione del diritto di acquisto delle Nazioni Unite.
  4. Tutti gli accordi riguardanti il rapporto contrattuale, per poter acquistare validità, esigono la forma scritta. Ciò vale anche per la sospensione di tale esigenza della forma scritta.
  5. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche prevarrà sempre la versione tedesca.

Orario di apertura
Lunedì – Giovedì: 7.30 – 17.00

Venerdì: 7.30 – 13.00

Orario per il ritiro di merce

Continuato, dalle 22.00 di domenica alla 16.00 di venerdì (ad esclusione dei giorni festivi legali stessi, prima di giorni festivi legali valgono regole particolari che vengono rese note di separatamente)

Birrificio C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, An der Streue, 59872 Meschede-Grevenstein

(testo aggiornato al gennaio 2022)